Delega al Governo in materia di disabilità

Inquadramento

  • Riferimenti: Legge 22 dicembre 2021, n. 227.

  • La legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

  • Il percorso tracciato dalla legge è funzionale al raggiungimento della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma 1.1, intitolata “Legge quadro per le disabilità”.

  • In attuazione della legge delega, sono stati stanziati 275 milioni di euro annui a regime e abbiamo adottato i seguenti decreti legislativi:

    • Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».

    • Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo».

    • Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227».

  • L’adozione dei decreti legislativi è avvenuta nel rispetto del termine del 30 giugno 2024 fissato dalla milestone M5C2-2 del PNRR.

La Riforma in materia di disabilità

  • Riferimenti: Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».

  • Riforma epocale, accompagnata dal mondo associativo, che segna il passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità.

  • La riforma innova profondamente il sistema degli accertamenti, dei sostegni e delle tutele, superando le rigidità burocratiche che lo contraddistinguono.

  • Con il d.lgs. n. 62/2024 introduciamo un nuovo modello basato su due procedimenti complementari: la valutazione di base e la valutazione multidimensionale della condizione di disabilità.

La valutazione di base:

  • La valutazione di base modifica radicalmente il percorso di accertamento della condizione di disabilità, semplificando e sburocratizzando gli adempimenti per fare domanda, ricevere certificati e presentarsi alle commissioni di valutazione.

  • La valutazione di base si attiva con la semplice trasmissione telematica del certificato medico introduttivo ed è strutturata in modo da riunire in sé ogni procedimento valutativo previsto dalla normativa vigente, tra cui i procedimenti volti al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile, della sordocecità, della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e lavorativa e dei presupposti per l’assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa. La procedura di riconoscimento che abbiamo disciplinato è unica e incentrata sulla Persona.

  • Unico è anche il soggetto accertatore della procedura, individuato nell’INPS, per assicurare omogeneità nelle valutazioni su tutto il territorio nazionale.

  • Nell’individuare un’unica fase accertativa in capo all’INPS, realizziamo una semplificazione storica, eliminando l’attuale doppia fase di accertamento riconducibile, in prima battuta, alle commissioni integrate ASL-INPS e, in secondo luogo, alla validazione da parte di altra commissione INPS di quanto accertato “in prima istanza”.

  • Innoviamo profondamente i criteri che informano il procedimento valutativo, in conformità con la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – ICF e la Classificazione internazionale delle malattie – ICD.

  • Introduciamo il WHODAS, un questionario psicometrico sulla disabilità autopercepita, sviluppato dall’OMS sull’impianto concettuale dell’ICF, per fornire un metodo standardizzato di misura della salute e della disabilità nelle diverse culture.

  • Aboliamo le visite di rivedibilità. Le persone oggi sono costrette a presentarsi periodicamente alle visite di rivedibilità anche quando hanno patologie gravi e degenerative o disabilità conclamate, con la riforma aboliamo le visite di rivedibilità, grazie a un certificato che avrà di norma durata non limitata nel tempo.

  • Ai fini della valutazione dell’invalidità civile, prevediamo l’aggiornamento delle tabelle disciplinate dal decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992. Le attuali tabelle si limitano, infatti, a rilevare la patologia in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, mentre le tabelle aggiornate dovranno stabilire quanto la compromissione, come sopra definita, incida sul funzionamento della persona.

  • Importanti novità riguardano anche le tempistiche, con un termine massimo di novanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla trasmissione del certificato medico introduttivo, che si riduce a quindici giorni in caso di persone con malattie oncologiche e a trenta giorni in caso di minori.

La valutazione multidimensionale e il Progetto di vita:

  • La valutazione multidimensionale è la valutazione successiva alla valutazione di base, funzionale all’elaborazione del Progetto di vita della persona con disabilità.

  • Il Progetto di vita costituisce il cuore della riforma in materia di disabilità e garantisce una presa in carico completa e integrata della persona, secondo una visione unitaria che tiene insieme tutti gli aspetti della vita quotidiana.

  • Oggi le persone che hanno bisogno dei servizi si ritrovano a dover “bussare alle porte” dei diversi enti che gestiscono separatamente la parte sociale, sanitaria, di riabilitazione, scolastica e così via. Con il Progetto di vita la prospettiva si invertirà e tutti gli enti competenti dovranno coordinarsi e riunirsi tra loro, attivando immediatamente le misure necessarie.

  • Superiamo così la frammentazione tra le risposte sanitarie, socio sanitarie e sociali, obbligando le istituzioni a cooperare e a confrontarsi per condividere proposte utili a migliorare la qualità della vita della persona, a partire dai suoi desideri.

  • Superiamo anche la visione della persona con disabilità come semplice destinatario di cure o assistenza. Il Progetto di vita, infatti, valorizza le potenzialità individuali, promuove l’autonomia e sostiene l’autorealizzazione personale, consentendo a ciascuno di contribuire attivamente alla società e di partecipare pienamente alla vita sociale. Rendiamo la persona con disabilità protagonista dell’Unità di valutazione e titolare del proprio Progetto di vita.

  • Per sostenere questo percorso, abbiamo disciplinato il budget di progetto, lo strumento che racchiude le risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche da destinare al Progetto di vita, per il quale prevediamo anche la possibilità di autogestione da parte della persona con disabilità.

  • Istituito anche un Fondo per l’implementazione dei progetti di vita con una dotazione di 25 milioni di euro annui a regime.

 

La procedura di sperimentazione:

  • In considerazione della portata innovativa della riforma, il decreto prevede una fase preliminare di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, per accompagnare in modo progressivo il cambiamento radicale di approccio.

  • Dal 1° gennaio 2025, le nuove norme e procedure sono applicate nelle nove province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, individuate di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • A partire dal 30 settembre 2025, la sperimentazione sarà estesa alle undici province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta.

  • Nei primi mesi del 2026 la sperimentazione partirà in altre 40 province.

La Formazione e i Dati:

  • Nelle nove province in cui la riforma è partita abbiamo formato oltre 2.500 persone fino a questo momento con 83 giornate formative e 600 ore di aula in presenza.

  • Le giornate formative sono state rivolte a:

    • rappresentanti dei Comuni e degli ambiti sociali territoriali e delle Regioni

    • assistenti sociali (dipendenti pubblici, privati e liberi professionisti)

    • medici ed altri operatori sanitari (dipendenti delle Asl, delle aziende ospedaliere, degli IRCSS, dei centri di malattie rare, ma anche e dipendenti di strutture private e liberi professionisti, anche convenzionati)

    • docenti che si occupano di inclusione scolastica, professori delle università e degli istituti di alta formazione

    • rappresentanti del collocamento mirato, di Inps e di Inail.

  • Nelle giornate del 25 e del 27 marzo si sono tenuti due webinar da 6 ore ciascuno per un recall sulla formazione in merito alla valutazione di base e alla valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita.

  • L’Inps ha svolto attività formativa rivolta a tutti i medici interni oltre ai medici a contratto, per un totale di 1.500 persone. È stata inoltre sviluppata un’apposita FAD per tutti i 1.500 medici e per gli operatori sociali (assistenti sociali e psicologi) attualmente contrattualizzati dall’Istituto con contratto di lavoro autonomo. La formazione prevede 16 ore complessive di FAD.

  • Sono stati avviati i concorsi per l’assunzione di 1.069 medici, 781 figure professionali appartenenti all’area psicologica e sociale e 138 infermieri. L’Istituto ha ricevuto 4.942 domande per il concorso dei medici; 15.981 domande per quanto attiene gli operatori sanitari e, infine, per gli specialisti nelle aree psicologiche e sociali, sono arrivate ben 39.806 domande. Nel frattempo, sono stati contrattualizzati con contratto di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2025 n. 64 medici e n. 28 operatori sociali nelle 9 province oggetto di sperimentazione.

  • Abbiamo realizzato e diffuso i Tutorial della sperimentazione: 3 inerenti il certificato medico introduttivo a disposizione dei medici certificatori; 1 integrale relativo all’iter di trasmissione del certificato; e 2 parziali relativi a firma digitale e all’allegazione documentazione sanitaria.

  • Il numero di nuovi certificati introduttivi presentati entro il mese di giugno 2025 è di oltre 38.938, così suddivisi tra le nove Province in sperimentazione:

    • Brescia (BS): 4.688

    • Catanzaro (CZ): 4.369

    • Firenze (FI): 3.674

    • Forlì-Cesena (FC): 3.902

    • Frosinone (FR): 2.358

    • Perugia (PG): 6.752

    • Salerno (SA): 10.652

    • Sassari (SS): 1.572

    • Trieste (TS): 971

    • Totali: 38.938

 

 

Accomodamento ragionevole e linguaggio normativo

  • Con il d.lgs. n. 62/2024 introduciamo e discipliniamo anche l’istituto dell’accomodamento ragionevole.

  • Le persone con disabilità potranno quindi richiedere per iscritto alla Pubblica Amministrazione e ai privati l’adozione di soluzioni (accomodamenti ragionevoli) per esercitare i propri diritti e superare le barriere che impediscono la loro piena partecipazione e inclusione in ogni ambito della vita.

  • In caso di diniego di accomodamento ragionevole, abbiamo previsto la possibilità di presentare ricorso ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, nonché di adire l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità che potrà formulare pareri, raccomandazioni e anche proposte di accomodamento ragionevole, se il soggetto obbligato è una pubblica amministrazione o un concessionario di pubblici servizi.

  • Con la riforma interveniamo anche sul linguaggio normativo sulla disabilità, recependo espressamente nell’ordinamento nazionale le definizioni di persona con disabilità e di condizione di disabilità della Convenzione ONU.

  • I termini “handicap”, “handicappato”, “persona affetta da disabilità”, “diversamente abile”, etc., sono aboliti e sostituiti, ovunque ricorrenti, dalle nuove definizioni.

Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

  • Riferimenti: Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo».

  • Istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, un organismo che assicura la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

  • Al Garante sono assegnati, tra gli altri, i seguenti compiti:

    • vigilare sul rispetto delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione e dalle altre fonti in materia;

    • contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;

    • raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;

    • visitare le strutture che erogano servizi pubblici essenziali (quali strutture residenziali e semiresidenziali, i centri di accoglienza residenziali e i centri diurni), con possibilità di svolgere colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;

    • formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, proponendo o sollecitando interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

    • agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

    • promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione.

  • Dal 1° gennaio 2025 il Garante è operativo e al servizio dei cittadini.

Riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità

  • Riferimenti: Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227».

  • Il decreto mira a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi da queste forniti.

  • Si introduce una figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni stesse da parte delle persone con disabilità.

  • Gli obiettivi di accessibilità ed effettiva inclusione delle persone con disabilità entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti.

Aggiornato al 24 luglio 2025