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Delega al Governo in materia di disabilità

Inquadramento: I decreti legislativi

Legge 22 dicembre 2021, n. 227, “Delega al Governo in materia di disabilità”

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la “revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità”.
In attuazione della citata legge di delegazione sono stati predisposti gli schemi di decreto sotto indicati:

  1. Riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità;
  2. Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
  3. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il completamento della riforma, attraverso l’emanazione dei decreti legislativi da essa previsti, consentirà il raggiungimento della Missione 5, Componente 2, del PNRR e, segnatamente, della Riforma 1.1, “Legge quadro per le disabilità”.

1. Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità

In attuazione della legge delega, è stato emanato e pubblicato in GU il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità”.

  • Le disposizioni del decreto mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.
  • Si introduce una figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.
  • Inoltre, gli obiettivi di accessibilità ed effettiva inclusione delle persone con disabilità entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Nella riunione del 31 gennaio 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il secondo decreto attuativo della legge delega, recante «Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

Le disposizioni attribuiscono al Garante la natura di organismo indipendente di garanzia con il compito di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Al Garante sono assegnati, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • promuove e vigila sul rispetto delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione e dalle altre fonti in materia;
  • contrasta i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccoglie segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • visita le strutture che erogano servizi pubblici essenziali (quali strutture residenziali e semiresidenziali, i centri di accoglienza residenziali e i centri diurni), con possibilità di svolgere colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione.

3. Decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Nella riunione del 3 novembre 2023, è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante «definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».

In seguito all’intesa in Conferenza unificata, sancita nella seduta dell’11 gennaio 2024, lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del prescritto parere.

  • Il decreto ha una portata storica e riformerà, semplificandole, le procedure di accertamento della disabilità (c.d. valutazione di base) e la successiva valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto individuale di vita individuale, personalizzato e partecipato.
  • La riforma interviene anche dal punto di vista del linguaggio normativo sulla disabilità, recependo espressamente nell’ordinamento nazionale le definizioni di persona con disabilità e di disabilità, coerentemente con l’approccio della Convenzione ONU. I termini “handicap”, “handicappato”, “persona affetta da disabilità”, “diversamente abile”, etc., saranno sostituiti, ovunque ricorrenti, dalle nuove definizioni.

Gli aspetti che caratterizzano e qualificano il nuovo procedimento della valutazione di base possono essere così riassunti:

  • Innanzitutto, il procedimento valutativo di base è configurato come sistema unitario che riunisce i procedimenti esistenti volti, tra l’altro, al riconoscimento della condizione di disabilità; all’accertamento dell’invalidità civile; all’accertamento della cecità civile; all’accertamento della sordità civile, etc.
    La procedura di riconoscimento della condizione di disabilità è conformata come unica e incentrata sulla Persona.
  • In secondo luogo, vi sono novità dal punto di vista dei criteri che informano il procedimento. In particolare, si prevede che il processo valutativo medico-legale sia indirizzato, secondo l’International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF, ad una valutazione dell’impatto delle compromissioni sulle attività della persona e la sua partecipazione ai contesti di vita. Allo stesso tempo, viene recepita la decima revisione della Classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità (ICD).
  • Inoltre, si introduce il WHODAS, un questionario psicometrico sulla disabilità autopercepita, sviluppato dall’OMS sull’impianto concettuale dell’ICF, per fornire un metodo standardizzato di misura della salute e della disabilità nelle diverse culture.
  • Si prevede, ai fini della valutazione dell’invalidità civile, l’aggiornamento delle tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992. Infatti, le attuali tabelle si limitano a rilevare la patologia o menomazione in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, mentre le tabelle aggiornate dovranno stabilire quanto la compromissione incida sul funzionamento della persona.
  • Per assicurare l’omogeneità delle procedure, viene individuato l’INPS quale unico gestore della valutazione di base. Nell’individuare un’unica fase accertativa in capo all’INPS, si attua una semplificazione storica che elimina l’attuale doppia fase di accertamento riconducibile, in prima battuta, alle commissioni integrate ASL-INPS e, in secondo luogo, alla validazione da parte di altra commissione INPS di quanto accertato “in prima istanza”.
  • Di particolare importanza è anche la disciplina dell’istituto dell’accomodamento ragionevole, al quale si ricorre in via residuale, allorquando il diritto della persona con disabilità non è in concreto pienamente esercitabile. Il decreto individua i soggetti legittimati a proporre istanza di accomodamento ragionevole, definisce i tratti essenziali dell’istituto e prevede che “avverso il diniego di accomodamento ragionevole o di rifiuto della proposta formulata dall’interessato da parte della pubblica amministrazione è ammesso ricorso per discriminazione ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67”.
  • In considerazione della portata innovativa della riforma, il decreto prevede una fase preliminare di sperimentazione delle nuove norme, della durata di dodici mesi, da attivare in alcuni territori, individuati secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia.
  • Il Capo III dello schema riguarda la valutazione multidimensionale, ossia la valutazione successiva alla valutazione di base, funzionale all’elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità. Il progetto di vita è lo strumento che individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare le barriere e ad attivare i facilitatori necessari per l’inclusione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli abitativi, lavorativi e sociali.


    Nell’aderire a questa impostazione, lo schema di decreto legislativo:

  • prevede che la valutazione multidimensionale è condotta secondo le indicazioni dell’ICD e dell’ICF;
  • articola la valutazione multidimensionale in quattro fasi che comprendono la rilevazione degli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri e le sue aspettative e l’individuazione del profilo di funzionamento (prima fase); la rilevazione di eventuali barriere e la capacità adattiva della persona (seconda fase); l’individuazione dei bisogni di sostegno (terza fase); la definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita nonché la costruzione delle misure e degli interventi da attivare anche in termini di valutazione degli esiti (quarta fase);
  • garantisce l’autodeterminazione e la partecipazione attiva della persona nell’intero percorso della valutazione multidimensionale;
  • consente alla persona con disabilità di individuare una figura per il supporto nell’espressione delle sue scelte e per la comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita;
  • riconosce alla persona con disabilità il diritto alla scelta del luogo in cui vivere, in attuazione dell’articolo 19 della Convenzione ONU. A tal fine, si prevede che il progetto di vita individui appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantisca il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni;
  • definisce i contenuti del progetto di vita nel quale devono convergere e trovare coordinamento gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare le barriere e ad attivare i facilitatori necessari per l’inclusione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli abitativi, lavorativi e sociali;
  • valorizza il ruolo e il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore nella fase di elaborazione del progetto di vita;
  • disciplina il budget di progetto, lo strumento che sostiene il progetto di vita e che è costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.

Anche in relazione a queste disposizioni, in considerazione della portata innovativa della riforma, il decreto prevede una fase preliminare di sperimentazione speculare a quella disciplinata per l’introduzione della nuova valutazione di base della disabilità.

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Ultimo aggiornamento al 7 febbraio 2024

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