L’attuazione della legge delega in materia di disabilità
Inquadramento
La legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
L’attuazione della riforma costituisce un traguardo funzionale al conseguimento della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, della Riforma 1.1 («Legge quadro per le disabilità»).
Nel rispetto del termine previsto dalla Milestone PNRR, sono stati adottati e interamente finanziati a regime i seguenti decreti legislativi:
Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20: «Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;
Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222: «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità».
La Riforma in materia di disabilità
Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
La riforma segna un passaggio fondamentale dall’approccio assistenziale alla valorizzazione della persona con disabilità, con il concorso del mondo associativo.
Il provvedimento innova la disciplina degli accertamenti, dei sostegni e delle tutele. Semplifica le procedure ed elimina le visite di rivedibilità, introducendo un modello basato su due procedimenti complementari: la valutazione di base e la valutazione multidimensionale della condizione di disabilità.
Inoltre, il decreto:
aggiorna il linguaggio normativo, abolendo i termini «handicappato» e «portatore di handicap» dalle leggi ordinarie per restituire centralità alla «persona con disabilità»;
promuove e disciplina l’istituto dell’accomodamento ragionevole per supportare le persone con disabilità in ogni ambito della vita quotidiana.
La Valutazione di Base
La valutazione di base modifica il percorso di accertamento della condizione di disabilità, semplificando gli adempimenti per la presentazione delle domande, il rilascio dei certificati e le visite presso le commissioni di valutazione.
La procedura si attiva mediante la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo ed è strutturata per unificare i procedimenti valutativi previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli volti al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile, della sordocecità, della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e lavorativa, nonché dei presupposti per l'assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa. L'accertamento è configurato come procedimento unico incentrato sulla persona.
L’unico soggetto accertatore è l’INPS, al fine di garantire l’omogeneità delle valutazioni sul territorio nazionale. L'attribuzione della competenza esclusiva all'INPS supera la precedente articolazione in due fasi (commissioni integrate ASL-INPS e successiva validazione della commissione INPS).
Vengono aggiornati i criteri del procedimento valutativo in conformità con la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e la Classificazione internazionale delle malattie (ICD).
È introdotto il WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule), questionario psicometrico sulla disabilità autopercepita sviluppato dall’OMS sulla base dell'ICF, quale strumento standardizzato per la misurazione della salute e della disabilità.
Sono abolite le visite di rivedibilità, precedentemente previste anche in presenza di patologie gravi, degenerative o disabilità stabilizzate, stabilendo di norma la durata illimitata del certificato.
I termini di conclusione del procedimento sono fissati in un massimo di novanta giorni, ridotti a quindici giorni per le persone con patologie oncologiche e a trenta giorni per i minori.
La Valutazione Multidimensionale e il Progetto di Vita
La valutazione multidimensionale, successiva alla valutazione di base, è preordinata all’elaborazione del Progetto di vita della persona con disabilità.
Il Progetto di vita costituisce il nucleo della riforma e garantisce la presa in carico integrata della persona, considerando la totalità degli aspetti della vita quotidiana, con priorità alle aspirazioni e alle preferenze individuali rispetto all'offerta di prestazioni predeterminate.
Per la sostenibilità del percorso è disciplinato il budget di progetto, che riassume le risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche destinate al Progetto di vita, con previsione della facoltà di autogestione da parte della persona con disabilità.
Per il finanziamento delle prestazioni non comprese nell’offerta territoriale ordinaria è istituito un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, ripartito tra le Regioni in base ai fabbisogni rilevati nei progetti di vita locali.
L’aggiornamento del linguaggio normativo
La riforma adegua il linguaggio normativo ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. I termini «handicap», «handicappato», «persona affetta da disabilità», «diversamente abile» e «portatore di handicap» sono espunti dalle leggi ordinarie e sostituiti dalle nuove definizioni vigenti.
L’accomodamento ragionevole
È disciplinato l’istituto dell’accomodamento ragionevole, quale misura che consente alla persona con disabilità di richiedere adattamenti necessari all’esercizio dei propri diritti su base di uguaglianza con gli altri (mobilità, lavoro, istruzione, accesso ai servizi).
Il diritto all’accomodamento ragionevole consegue all’accertamento della condizione di disabilità ed è soggetto ai soli limiti della proporzionalità e della non eccessiva onerosità.
La fase di sperimentazione
Per consentire un’applicazione progressiva della riforma, il decreto legislativo ha previsto una fase di sperimentazione territoriale:
Dal 1° gennaio 2025: applicazione nelle 9 province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste;
Dal 30 settembre 2025: estensione alle 11 province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento e Aosta;
Dal 1° marzo 2026: estensione ad ulteriori 40 province (Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia, Verona);
Dal 1° gennaio 2027: entrata a regime della riforma sull'intero territorio nazionale.
Le iniziative di formazione
Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 62/2024, sono stabiliti percorsi di formazione destinati agli operatori del settore, articolati in:
moduli di formazione asincrona (circa 25 ore di videolezioni con test di verifica);
attività d'aula con simulazione di casi pratici per la redazione dei progetti di vita;
materiale didattico e learning object ad accesso libero;
pubblicazione del manuale operativo della riforma;
elaborazione di toolkit informativi accessibili e in linguaggio semplificato (easy-to-read) rivolti alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari;
istituzione di comunità di pratica per gli operatori.
Nel corso del 2025 sono state erogate 99 giornate formative (oltre 650 ore di aula) con la partecipazione di 3.000 utenti in presenza e circa 500 da remoto, unitamente a webinar dedicati alle procedure valutative. Nei primi mesi del 2026 sono state avviate ulteriori 74 giornate formative presso 38 sedi territoriali.
Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20
Con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è stata istituita l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organismo indipendente preposto alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite.
All’Autorità Garante sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:
contrasto alle discriminazioni: prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestia fondati sulla condizione di disabilità;
gestione delle segnalazioni: raccogliere ed esaminare le segnalazioni trasmesse dalle persone con disabilità, dai loro familiari, dai rappresentanti legali e dalle associazioni di categoria;
eliminazione delle barriere architettoniche: rendere pareri in merito alla mancata attuazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) relativi ad edifici pubblici, aperti al pubblico o privati adibiti a servizi di pubblico interesse, definendo i relativi cronoprogrammi di adeguateamento e monitorandone lo stato di avanzamento;
attività consultiva e di vigilanza: formulare raccomandazioni e pareri indirizzati alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, proponendo e sollecitando l'adozione di interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità rilevate.
Riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità
Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222
Il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, intende garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni sull'intero territorio nazionale, nonché assicurare la piena accessibilità ai servizi erogati.
A tal fine, il provvedimento introduce:
Manager dell'accessibilità: l'istituzione di una figura qualificata all'interno delle amministrazioni pubbliche, preposta alla programmazione strategica per la piena fruibilità ed accessibilità delle strutture e dei servizi;
Valutazione della dirigenza: l'integrazione degli obiettivi di accessibilità e di effettiva inclusione delle persone con disabilità nei sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con diretta rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale.