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Condizioni abilitanti

Le condizioni abilitanti costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione. Il soddisfacimento delle condizioni abilitanti è finalizzata a garantire che l’attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell’Unione assicurando al tempo stesso l’efficacia e la qualità della programmazione grazie alla elaborazione di strumenti di pianificazione coerenti con gli standard concordati a livello europeo.

Il sistema delle condizioni abilitanti è stato rafforzato nel ciclo di programmazione 2021-2027, sebbene il numero complessivo delle condizioni si sia ridotto rispetto al precedente ciclo 2014-2020. Gli aspetti innovativi di maggiore interesse sono:

  • il soddisfacimento delle condizioni deve essere garantito non soltanto al momento dell’avvio, ma durante l’intero ciclo di programmazione, con la conseguente necessità di attivare gli opportuni monitoraggi sul mantenimento dei criteri di adempimento, onde evitare di incorrere nei meccanismi sanzionatori. Lo Stato membro è tenuto a informare la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti;
  • affinché la singola condizione possa ritenersi soddisfatta, è necessario che l’adempimento copra la totalità dei criteri previsti e, per alcune condizioni abilitanti, la copertura dell’intero territorio nazionale. In quest’ultimo caso, eventuali carenze, anche parziali in ordine in singole regioni non permettono di asseverare la condizione come soddisfatta a livello nazionale;
  • in caso di mancato adempimento della condizione, le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico, benché certificabili, non possono essere rimborsate allo Stato membro per quanto riguarda la quota UE, finché l’adempimento non sia certificato dalla Commissione

Una delle condizioni abilitanti orizzontali (valida cioè per tutti gli Obiettivi di Policy e che costituisce un requisito generale che incide su tutta la spesa realizzata in attuazione dei programmi) è la Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio.

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